Perché molti idraulici ed installatori hanno deciso di NON prendere il “patentino italiano frigorista (PIF)” e la “certificazione dell’Impresa” per la gestione degli F-GAS (gas fluorurati ad effetto serra)?
Le motivazioni sono le più svariate: ConFormando è da anni attivamente coinvolta nella divulgazione della conoscenza e nella diffusione della cultura in ambito di certificazione e qualifiche (potete visitare la sezione dedicata ai Patentini F-Gas del nostro sito) da oggi proveremo ad illustrarvene alcune tentando di rispondere alle più comuni e diffuse perplessità che circolano attorno al sistema di certificazione F-GAS.
“NON CI SONO CONTROLLI!”
Siamo proprio sicuri che la realtà sia questa? Ahinoi è vero, i controlli non sono tanti, ma è altrettanto vero che le sanzioni previste sono elevatissime, sia per l’impiantista che per il committente.
E quali sono le sanzioni previste per la persona e per l’azienda?
Dal 17 gennaio 2020 è in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che richiama:
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n.842/2006”
Qual è l’obiettivo delle Sanzioni F-Gas persona e impresa?
L’obiettivo di tale disposizione, è quella di mettere alle strette coloro che senza un minimo di buon
senso, ma soprattutto senza conoscere l’evidenza del danno ambientale al quale stanno
contribuendo, non dedicano la giusta prevenzione alle eventuali emissioni volontarie, perdite e/o
guasti a tutte quelle apparecchiature che sfruttano gas fluorurati per il relativo funzionamento e
scopo finale.
Ecco una tabella esplicativa delle sanzioni amministrative pecuniarie con relative descrizioni delle violazioni e i riferimenti normativi.